La prescrizione di farmaci o accertamenti non è compito esclusivo del medico di famiglia, ma, in alcuni casi, rientra tra i compiti di tutti i medici convenzionati o dipendenti del Servizio Sanitario Regionale.

ricetta

In questi giorni si parla e si legifera su sprechi per cure e accertamenti sanitari impropri, e si additano i Medici di Famiglia come i generatori di tali sprechi. Poichè si profilano all'orizzonte sempre più controlli e contenziosi, in un' ottica di chiarezza e trasparenza con il Sistema Sanitario Regionale è quantomai opportuno che ogni Medico si renda chiaramente responsabile degli accertamenti che prescrive. Però il MMG non può diventare il capro espiatorio di tutti, soprattutto quando si trova costretto a prescrivere esami che non dovrebbe prescrivere direttamente, ma solo su indicazione di specialisti che per una serie di motivazioni opinabili non ottemperano ai loro doveri e non fanno impegnative, ricette e certificati che sono anche di loro competenza.

Le normative nazionali vigenti prevedono che:

  • i medici degli ospedali pubblici
  • gli specialisti convenzionati che operano nelle strutture dei Distretti dell’ Azienda Sanitaria Regionale

al momento delle dimissioni da un ricovero o al momento della presa in carico dell’assistito da essi visitato,hanno l’obbligo di rilasciare ricette in forma dematerializzata o, se impossibilitati, utilizzare il ricettario cartaceo “rosso” del SSN nei seguenti casi:

  • qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante;
  • per eventuali indagini preliminari agli esami strumentali;
  • per accertamenti preliminari a ricoveri o ad interventi chirurgici;
  • per la richiesta delle prestazioni (ivi compresi eventuali farmaci) da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli programmati saranno proposti al medico di assistenza primaria;
  • qualora il Paziente venga dimesso da un ricovero e non sia possibile provvedere alla dispensazione diretta del primo ciclo di terapia da parte della struttura.

Hanno altresì l’obbligo, nel caso sia formulata una prognosi che comporti inabilità al lavoro, di rilasciare il certificato di malattia necessario a giustificare l’assenza dal lavoro.

I sig.ri assistiti sono invitati a far valere questi loro diritti nelle sedi opportune, evitando di richiedere prescrizioni improprie al medico di famiglia che, nei casi summenzionati, non è obbligato alla trascrizione delle prestazioni effettuate da altri medici su ricettario bianco personale o altra modulistica.

 

Clicca QUI per scaricare il file PDF con i riferimenti normativi ed i chiarimenti legali