ASSENZA DI QUALSIASI OBBLIGO PER IL MEDICO DI FAMIGLIA RIGUARDO LA CERTIFICAZIONE RELATIVA AD INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

L'Accordo biennale per la "Disciplina dei rapporti economici e normativi con i medici esterni che redigono la certificazione medico-legale a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici", sottoscritto in Roma, il 17 novembre 1992 tra l'INAIL, nella persona del Presidente pro-tempore Ing. Alberto Tommassini e le rappresentanze sindacali dei Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSN: CUMI-AMFUP, FIMMG, SIMET, SNAMI, è scaduto in data 17 dicembre 1994 e da allora non è stato più rinnovato.
In carenza di tale accordo, nè l'attuale Convenzione Nazionale nè qualsiasi altra disposizione di legge obbliga i Medici di Medicina Generale a redigere le certificazioni d'infortunio INAIL, nè tanto meno a rilasciarli a titolo gratuito. Nel caso i cui un paziente richiede al proprio medico di Famiglia il rilascio di tale certificazione, il medico informa correttamente l'assistito su tale carenza ultradecennale di convenzione tra l'INAIL e i Medici di Medicina Generale, invitandolo a recarsi presso le sedi INAIL competenti dove i medici INAIL potranno redigere le certificazioni necessarie gratuitamente. Nel caso in cui il cittadino persiste nella richiesta di certificazione al Medico di Famiglia, questi redige il certificato INAIL a tariffa libero professionale con emissione di fattura e con il pagamento dell'IVA al 22% (come da circolare del gennaio 2005 del Ministero delle Finanze). La fattura dell'avvenuto pagamento per la certificazione INAIL, potrà essere, dall'assistito, inviata in originale all'INAIL per ottenerne il relativo rimborso in forza delle innumerevoli sentenze emesse dalla Magistratura che stabilisce che "i compensi corrisposti al Medico Curante per il rilascio dei certificati relativi ad infortunio sul lavoro, ed anticipati dall'infortunato, sono a carico dell'INAIL" (confronta sentenze del Pretore del Lavoro di Asti del 7 febbraio 1990, e quella della Suprema Corte di Cassazione n. 1749 del 19/02/91, n. 3039 del 21/03/91, n. 6191 del 23/05/92 e n. 10959 dell'8/10/92).